Regime Forfettario: tanti vantaggi, ma anche importanti obblighi da non dimenticare

Che cos’è il Regime Forfettario?

E’ un regime fiscale agevolato fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9). Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato applicando, per ciascuna attività, un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa).
Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale pari al 15%, salvo riduzione dell’aliquota al 5% per inizio attività, se rispettate determinate condizioni.

I vantaggi:

1. Esonero, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di numerazione e conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

2. Esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

3. Riduzione dei termini di accertamento di due anni ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 127/2015 se viene garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro (risposta interpello Agenzia Entrate 11.5.2021 n. 331).
L’emissione tardiva della fattura elettronica non pregiudica l’applicazione del regime premiale qualora il soggetto passivo ricorra all’istituto del ravvedimento per sanare la violazione.

 

Quali sono invece gli obblighi?

1. Conservazione digitale elettronica decennale, dall’1.01.2024, dei documenti fiscali: sia fatture emesse che fatture ricevute;

2. Assolvimento dell’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture emesse, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72), mendiante vesamento trimestrale con Modello F24;

3. I soggetti in regime forfetario sono tenuti alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) (circ. Agenzia delle Entrate 26/2022) – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ossia data fattura;

4. Assolvimento dell’IVA in relazione a quelle operazioni passive per le quali il contribuente forfettario assume la qualifica di debitore d’imposta.

Si integra la fattura ricevuta o viene emessa autofattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e si versa quest’ultima entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ossia data fattura.

Nello specifico, occorre assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:
• Acquisti intracomunitari di beni e servizi – integrazione della fattura ricevuta;
• Acquisti Extra-UE di beni e servizi – emissione di autofattura;
• Operazioni effettuate nel territorio dello Stato per le quali il contribuente forfettario risulta debito dell’imposta – c.d. reverse charge interno – a titolo esemplificativo (non esaustivo) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione/manutenzione di impianti idraulici ed elettrici e di completamento relative a edifici;

5. Obblighi informativi relativamente all’attività svolta: compilazione del quadro RS del Modello Redditi.

Tali obblighi informativi si concretizzano nell’indicazione di specifici elementi relativi all’attività nei righi:

• RS371, RS372, RS373: per espressa previsione dell’art. 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti forfettari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73, pur restando obbligati ad indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;

• RS375 – RS378 per le imprese, dati ralativi a mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell’attività, costo per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l’acquisto di carburante per l’autotrazione;

• RS381 per i professionisti, dati relativi a spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).
In un’ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi (art. 6-bis del DL 34/2019).

6. Monitoraggio degli incassi nel corso del periodo d’imposta: uno dei requisiti di permanenza nel regime forfettario è il conseguimento di ricavi o la percezione di compensi, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro; durante il corso del periodo d’imposta è fondamentale esser certi di non superare tale soglia, pena la decadenza dal regime agevolato a partire dal periodo d’imposta successivo.
La fuoriuscita dal regime è immediata nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro, limite non ragguagliabile ad anno (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). In quest’ultimo caso, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e devono essere effettuati gli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l’annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime (circ. Agenzia Entrate 32/2023).
La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.
Quindi, superata la soglia degli 85.000 euro, ma non eccedendo quella dei 100.000 euro si decade dal regime forfettario a partire dal periodo d’imposta successivo.

7. Monitoraggio delle spese per:
• lavoro accessorio;
• lavoro dipendente;
• compensi erogati a collaboratori.

Non possono eccedere i 20.000 euro lordi annui, pena la decadenza dal regime forfettario.

8. Monitoraggio dell’andamento economico dell’attività d’impresa o di arti e professioni: il regime forfettario, come detto, si caratterizza per la determinazione del reddito mediante applicazione, per ciascuna attività, di un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Non sempre “i costi forfettariamente riconosciuti” sono allineati con i costi effettivamente sostenuti dal contribuente; pertanto, il Consulente, ha il compito di valutare la convenienza del regime anche in termini di corrispondenza fra “costi forfettari” e costi effettivi, valutando un eventuale passaggio al regime ordinario di tassazione (IRPEF, addizionali regionale e comunale).

9. I soggetti in regime forfettario sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale alle Gestioni Commercianti, Artigiani e Separata INPS o Casse Professionali private; inoltre in caso di svolgimento di attività d’impresa i contribuenti forfettari sono tenute al versamento del premio INAIL.

In conclusione, si vuole sottolineare come il regime forfettario, pur essendo definito “regime minore”, si distingua in verità per una serie di attività, legate agli adempimenti obbligatori ed al monitoraggio, di impegno pari, se non maggiore, rispetto al regime fiscale ordinario.

Minore non fa rima con semplice.

Regolarizzazione del magazzino

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
È prevista la facoltà:
• sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
• sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

Ambito temporale
La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Soggetti interessati
Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i prin-cipi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.

Ambito oggettivo
L’adeguamento può riguardare le rimanenze:
• dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
• alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
• alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

Modalità di adeguamento
L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
• l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
• l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
• dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
• di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:
• l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
• il volume d’affari.

In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:
• il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
• il valore del bene eliminato.

Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali
In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
Modalità di adesione
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”).

Termini di versamento
Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:
• la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
• la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:
• somme non pagate e dei relativi interessi;
• sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP
L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP.

Effetti dell’adeguamento
La regolarizzazione:
• non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
• non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024.
I valori risultanti dall’adeguamento:
• sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
• nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

 

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Modalità di rivalutazione
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
• per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024;
• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

 

Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota al 26% – Modifica normativa per gli intermediari non residenti

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.
Ambito oggettivo – Locazioni brevi
Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Sono assimilati alle locazioni brevi:
• i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
• i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).
Natura imprenditoriale – Esclusione
La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta.
La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011).

Cedolare secca – Aliquota al 26%
La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.
Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:
• si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
• si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
• non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.
In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.
Ritenuta del 21% a titolo di acconto
La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:
• operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario;
• versarla all’Erario ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
• effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98.
La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.
Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti
Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.
In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione:
• viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l’art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73;
• viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.

 

Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”

A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.
Pagamenti sui quali si applica la ritenuta
La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

 

Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
• 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
• 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
• delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.

 

Nuove aliquote per IVIE e IVAFE

Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
Decorrenza
L’incremento delle aliquote, per l’IVIE all’1,06% e per l’IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.
Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list
L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”.
Ai fini dell’applicazione dell’IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.
In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l’incremento di aliquota dell’IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.

 

Aliquota IVA per i pellet

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

 

Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia

È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
• il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
• le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
• i pannolini per bambini.
È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

 

Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.

 

 

Il Ddl si compone di 23 articoli distribuiti in 5 titoli che includono i principi generali, le imposte dirette e indirette, i procedimenti e le sanzioni, i testi unici e codici, le disposizioni finanziarie.

Con 184 voti favorevoli, 85 contrari e nessun astenuto l’Aula di Montecitorio ha licenziato il 4 agosto 2023 in via definitiva l’Atto Camera 1038-B contenente la “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

Il provvedimento ispirato ai principi della semplificazione, razionalizzazione e revisione degli adempimenti dichiarativi, conta 23 articoli che affrontano, tra l’altro, temi come la certezza del diritto, le riforme dello statuto del contribuente e dei singoli tributi, dei procedimenti tributari e del contenzioso.

Le misure riguardano la struttura dell’Irpef, la revisione della tassazione d’impresa e dell’Iva, il graduale superamento dell’Irap e la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta di successione, del bollo e degli altri tributi indiretti.

Di seguito alcuni dei principali contenuti del provvedimento approvato.

Riduzione aliquote Irpef
In termini generali, viene disposta la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e gradualmente diretto al raggiungimento di un’aliquota unica. È prevista, nello specifico, la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, per poi arrivare gradualmente verso la flat tax, senza abbandonare la logica della progressività.

Tassazione agevolata per dipendenti
Prevista anche una tassazione agevolata su straordinari, tredicesima e premi di produttività dei lavoratori dipendenti.

Redditi agrari
Specifici principi sono previsti per i redditi agrari, nell’ottica di favorire e agevolare l’aggiornamento delle classi e qualità di coltura prevedendo, tra l’altro, un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole.

Estensione cedolare secca
Riguardo i redditi dei fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente, un’attività d’impresa, o di arti e professioni.

Redditi di natura finanziaria
Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un’unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra rediti da capitale e redditi diversi).

Regime di vantaggio Ires
L’Ires vede accanto all’aliquota ordinaria (24%) due regimi di vantaggio complementari: aliquota ridotta per le imprese che impiegano risorse in investimenti, nuove assunzioni o partecipazione dei dipendenti agli utili; in alternativa sono previsti incentivi in forma di ammortamento.

Revisione Iva
Per la revisione dell’Iva, via a una ridefinizione dei presupposti dell’imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea, alla revisione della disciplina delle operazioni esenti, alla razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, alla revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d’arte).

Registro, successioni e donazioni
In relazione ai tributi indiretti diversi dall’Iva, con particolare riferimento all’imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo, si ricordano, tra gli altri interventi, quello di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile nonché di prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro.

Stop al “superbollo”
Nell’ambito della razionalizzazione dei micro-tributi si valuta l’eventuale progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 185 chilowatt (il Superbollo).

Graduale abolizione dell’Irap
Sono definiti i criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Regimi premiali e concordato biennale
Arriva un potenziamento e una semplificazione del regime dell’adempimento collaborativo, anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime, nonché la possibilità per i soggetti di minori dimensioni di accedere a un concordato preventivo biennale. Prevista poi l’esclusione (e non il semplice alleggerimento) delle sanzioni penali tributarie, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali. Con riferimento al concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, è stata prevista la possibilità di far riferimento, oltre che ai dati in possesso dell’amministrazione fiscale, anche agli indicatori sintetici di affidabilità.
Per i contribuenti con alta affidabilità fiscale, sono rafforzati i premi, inclusa la riduzione dei tempi per ottenere i rimborsi. Inoltre, si incentivano le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali e le deleghe possono essere attribuite ai professionisti abilitati, anche in via esclusiva.

Entro i prossimi 24 mesi, il Governo dovrà tradurre la cornice dei princìpi e criteri per la revisione del sistema tributario in specifici decreti legislativi.

 

Di seguito si sintetizzano le novità più rilevanti con riguardo alla normativa fiscale ed a quella in materia di lavoro

Novità normativa fiscale

Detrazione per redditi di lavoro dipendente – Art. 1 commi 8 e 9
Stabilizzata l’ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo tra i 28mila e i 40mila euro, già in vigore nel secondo semestre del 2020.
La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

IVA su piatti pronti “take-away e delivery” – Art. 1 comma 40
Alle cessioni di piatti pronti e pasti cotti o preparati per consumo immediato, da asporto o consegna a domicilio, si applica l’IVA al 10% (come per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande).

Detrazioni interventi edilizi – Art. 1 commi 58 – 60
Prorogati:
• ecobonus per riqualificazione energetica di edifici;
• bonus ristrutturazioni al 50% per recupero edilizio (inclusa sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza con generatori a gas di ultima produzione);
• bonus mobili innalzato a 16mila euro di spesa su cui calcolare la detrazione al 50%;
• bonus facciate al 90%.

Bonus idrico – Art. 1 commi 61 – 65
Bonus di 1.000 euro alle persone fisiche che sostituiscono sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, rubinetteria, soffioni e colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato (decreto attuativo entro 60 giorni).

Superbonus 110% – Art. 1 commi 66 – 68
Proroga al 30 giugno 2022.
Tra le altre novità:
• detrazione spese 2022 ripartita in quattro (non cinque) quote annuali di pari importo;
• ammessi lavori per eliminazione barriere architettoniche, edifici composti da 2-4 unità immobiliari con unico proprietario e quelli inizialmente sprovvisti di A.P.E. purché al termine dei lavori raggiungano la classe A;
• interventi per la coibentazione del tetto;
• installazione impianti fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici;
• per i lavori condominiali, se al 30 giugno 2022 risulterà realizzato almeno il 60% dell’intervento, il Superbonus spetterà anche per le spese fino al 31 dicembre 2022.

Bonus verde – Art. 1 comma 76
Confermata per il 2021 la detrazione del 36% per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Veicoli elettrici – Art. 1 commi 77 – 79
Contributo del 40% di spesa alle persone fisiche con ISEE entro i 30mila euro che entro il 2021 acquistano, anche in leasing, autoveicoli nuovi esclusivamente elettrici, di potenza inferiore a 150 kW, con prezzo di listino fino a 30mila euro al netto IVA (seguirà un decreto attuativo).

Nuova Sabatini – Art. 1 commi 95 e 96
Si interviene sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Sostegno alla liquidità delle imprese – Art. 1 commi 216 e 218
I finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia PMI, possono avere una durata di 15 anni, in luogo dei 10 anni prima previsti.
I soggetti beneficiari dei finanziamenti già concessi possono chiedere il prolungamento della durata dei piani di ammortamento fino al periodo massimo di 15 anni.

Proroga moratoria PMI – Art. 1 commi 248 – 254
Proroga al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

Spese veterinarie – Art. 1 comma 333
Elevato a 550 euro il tetto di spese veterinarie con detrazione IRPEF al 19%, oltre la quota di franchigia di 129,11 euro.

Bonus bebè – Art. 1 comma 362
Viene rinnovato per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità precedenti.

Sostegno alle madri con figli disabili – Art. 1 comma 365
Viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Riduzione del canone di locazione – Art. 1 commi 381 – 384
I proprietari che ribassano il canone all’inquilino, ricevono un contributo a fondo perduto pari fino al 50% dello sconto accordato, entro il tetto annuo di 1.200 euro, ma solo nei comuni ad alta tensione abitativa e se l’abitazione risulta la prima casa del locatario e il locatore comunica la rinegoziazione all’Agenzia delle entrate (provvedimento attuativo entro 60 giorni dall’entrata). Se le domande superano le risorse stanziate, si riproporziona il bonus.

Fondo tutela vista – Art. 1 commi 437 – 439
Si prevede l’istituzione del denominato “Fondo tutela vista”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A valere sulle risorse del Fondo è disposta l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a 10.000 euro annui.
È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Locazioni brevi – Art. 1 commi 595 – 597
Regime delle locazioni brevi (contratti fino a 30 giorni con cedolare secca al 21%) al massimo per quattro appartamenti (dopo scatta l’attività imprenditoriale). Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Esenzione prima rata IMU 2021 – Art. 1 commi 599 – 601
Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili in cui si svolgono attività legate ai settori turismo, ricettività alberghiera e spettacoli: stabilimenti balneari e termali, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, immobili usati da imprese che allestiscono strutture espositive in eventi fieristici o manifestazioni, discoteche, sale da ballo, night-club.

Credito d’imposta locazioni – Art. 1 comma 602
Esteso al 30 aprile 2021 alle agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (istituito dal decreto Rilancio).

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici – Art. 1 comma 612
Si introduce un voucher aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici – anche in formato digitale – a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l’acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto.

Kit digitalizzazione – Art. 1 commi 623 – 625
Si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a 20.000 euro, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.
Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto.

Ecotassa ed ecobonus (Eco – incentivi) – Art. 1 commi 651 – 659
Ecotassa per acquisto di autoveicoli ad alte emissioni di Co2: non si applica ai veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e per molte fasce diminuisce l’importo. Contributo statale per acquisto di auto a ridotte emissioni con e senza rottamazione, nuovo contributo per acquisto di veicoli nuovi adibiti al trasporto merci e autoveicoli speciali (ambulanze, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.).

Mobilità sostenibile – Art. 1 commi 691 – 695, 698 e 699
Confermato fino al 2026, il contributo per acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi, con risorse retroattive per acquisti dal 4 maggio al 2 novembre 2020 di biciclette o altri mezzi elettrici per la mobilità personale. Credito d’imposta al 30% delle spese per l’acquisto di cargo bike anche a pedalata assistita, fino a un massimo annuale di 2mila euro, a favore delle piccole e micro imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano (seguirà decreto attuativo).

Bonus investimenti – Art. 1 commi 1051 – 1063
Estesa fino al 31 dicembre 2022, con modifiche, la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Le novità (potenziamento e diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili, ampliamento dell’ambito oggettivo) si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.

Bonus ricerca e sviluppo – Art. 1 comma 1064 lettere da a) ad h)
Confermato fino al 2022 e incrementato il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Bonus acqua potabile – Art. 1 commi 1087 – 1089
Credito d’imposta al 50% per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio acqua, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, fino a un importo di spesa pari a mille euro per immobile alle persone fisiche e a 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale per esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali. Servirà darne comunicazione all”ENEA.

Lotteria dei corrispettivi – Art. 1 comma 1095
Solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti, il portale dedicato sarà gestito dall’Agenzia delle dogane.

Cashback – Art. 1 comma 1097
I rimborsi da cashback di Stato sono esentasse e non concorrono al reddito del percipiente.

Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica – Art. 1 comma 1105
Confermato il divieto di fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

Bollo fatture elettroniche – Art. 1 comma 1108
Specificato che il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche inviate tramite SdI grava in solido su chi effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche quando il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 1 commi 1109 – 1115
Modificato il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta in caso di omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione ovvero nella misura fissa di 100 euro se l’irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo; non è possibile fare ravvedimento quando la violazione è già stata constatata; è differita al 1° luglio la norma che consente a commercianti e assimilati di provvedere all’adempimento mediante sistemi di incasso evoluti (carte di credito/debito e altre forme di pagamento elettronico che permettono la memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati).

Rivalutazione terreni e partecipazioni – Art. 1 commi 1122 e 1123
Concessa ancora una chance per rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate, posseduti al 1° gennaio 2021, pagando un’imposta sostitutiva dell’11 per cento. Il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Redazione e giuramento della necessaria perizia di stima dovranno avvenire entro quella stessa data.

 

Novità in materia di lavoro

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
Per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per la trasformazione (per gli stessi soggetti) dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti e nei nove mesi successivi all’assunzione, non deve rispettivamente aver proceduto e procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate nel 2021 e 2022 è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm. ossia per:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
• altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Proroga CIG Covid
Approvate altre 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Le settimane di cui sopra devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
• 1/01/2021 – 31/03/2021 per la cassa integrazione ordinaria;
• 1/01/2021 – 30/06/2021 per la cassa integrazione in deroga e i trattamenti di assegno ordinario.
Si osservi che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ristori collocati in periodo successivi all’1/01/2021 sono imputati alle 12 settimane aggiuntive previste dalla presente norma.
Alternativamente alle settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è riparametrato ed applicato su scala mensile.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021
Divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici.

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti
Il Fondo, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, finanzierà l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti:
– dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 almeno pari al 33%;
– dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo).
Spetterà ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021), la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa – ISCRO
I soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo e che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto, né iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie, potranno beneficiare dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Essa è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
Il reddito dichiarato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda non deve esser superiore a 8.145 euro e deve esser inferiore al 50% della media dei redditi dei tre anni precedenti.
I richiedenti devono essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
Le domande devono esser presentate entro il 31 ottobre.

La Legge di Bilancio 2020, L. 160 del 27 dicembre 2019, al comma 679, ha stabilito che, a decorrere dal 01 gennaio 2020, al fine di poter beneficiare della detrazione del 19% degli oneri indicati nell’art.15 del TUIR, nella dichiarazione dei redditi 2021, i pagamenti dovranno essere effettuati solo con mezzi di pagamento tracciabili.

Elenco principali spese detraibili al 19% interessate dalle nuove disposizioni di legge:

• Prestazioni sanitarie effettuate in strutture private non accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
• Spese per asili nido e tasse scolastiche;
• Attività sportive di bambini e ragazzi;
• Abbonamenti a bus, metro e tram;
• Prestazioni veterinarie, per le quali la Legge di Bilancio 2020 ha fissato un nuovo limite massimo di spesa pari ad €. 500,00;
• Spese funebri;
• Affitti studenti universitari;
• Spese per l’assistenza personale (badanti);
• Strumenti per contrastare disturbi certificati dell’apprendimento (DSA);
• Erogazioni liberali;
• Premi per assicurazioni aventi per oggetto eventi calamitosi.

Tra i mezzi di pagamento tracciabili, ai sensi del comma 679 e del richiamato art. 23 del D.Lgs. 241/97, rientrano:

BONIFICI BANCARI E POSTALI

BOLLETTINI POSTALI

CARTE DI DEBITO, CARTE DI CREDITO E PREPAGATE

ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

 

L’onere potrà esser portato in detrazione solo se vi è coincidenza fra soggetto beneficiario della prestazione/acquisto di beni e titolare dello strumento di pagamento tracciabile.

Quanto detto non trova applicazione se il beneficiario della prestazione/acquisto di beni è fiscalmente a carico del soggetto titolare dello strumento di pagamento.

Resta salva la possibilità utilizzare il contante, senza perdere il beneficio alla detrazione, per le spese relative a:

• Medicinali e dispositivi medici;
• Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Pertanto, al fine di esercitare il diritto alla detrazione, si inviata la Spett.le Clientela a conservare, oltre alla documentazione relativa agli oneri sostenuti, anche copia delle ricevute dei mezzi di pagamento tracciabili.

Stop all’aumento IVA per il 2020

Si conferma anche per il 2020 il livello in vigore nel 2019 per le aliquote ordinaria e ridotta.

Rivista poi la scaletta di aumenti a partire dal 2021.

In particolare, per il 2020:

  • l’aliquota IVA ridotta rimane fissata al 10 per cento;
  • l’aliquota IVA ordinaria rimane fissata al 22 per cento;

per gli anni successivi:

  • l’IVA al 10 per cento passa al 12 per cento a decorrere dal 2021;
  • l’IVA ordinaria passa al 25 per cento nel 2021 e al 26,5 a decorrere dal 2022.

 

Aliquota cedolare secca per le locazioni “concordate”

Diventa strutturale l’aliquota della cedolare secca ridotta al 10% per le locazioni a canone concordato per i comuni ad alta densità abitativa. Viene resa permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento dell’aliquota da applicare ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ai quali si applicano i canoni fissati sulla base degli accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.

 

Sconto al posto dell’ecobonus per i lavori condominiali

I condomini potranno approfittare dello sconto in fattura al posto dell’ecobonus per tutti i lavori di risparmio energetico di importo elevato e caratteristiche specifiche. La norma interviene infatti per rendere applicabile il meccanismo, originariamente previsto dal Decreto Crescita per tutte le tipologie di ecobonus, solo ai lavori sulle parti comuni di edifici condominiali che rientrano nel campo delle ristrutturazioni importanti di primo livello, ossia:

  • interventi che oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;
  • con un importo dei lavori pari o superiore ai 200.000 euro.

A fronte di questi interventi il condominio può optare, al posto della detrazione che spetta in questi casi, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La somma verrà rimborsata al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti annuali di importo del credito stesso.

 

Credito d’imposta monitoraggio sicurezza statica

Arriva una nuova agevolazione fiscale destinata ad incrementare il livello di sicurezza degli immobili. La norma prevede infatti un credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Il credito destinato a tutti i contribuenti, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Le norme di attuazione sono demandate ad un decreto del MEF da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Proroga ecobonus, detrazioni ristrutturazioni e bonus mobili

Ancora un anno per le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia con aliquota al 50% e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La norma modifica per questo gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Viene riordinata anche la materia prevedendo come aliquota di base quella del 65% che torna nuovamente anche per gli infissi e le schermature solari.

 

Ecobonus

Prorogata al 31 dicembre 2020 l’aliquota del 65% per l’ecobonus (altrimenti destinato a ridursi al 55%) per spese quali: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A; interventi sulle strutture verticali e orizzontali; sostituzione di infissi; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; posa in opera delle schermature solari.

Prorogata inoltre al 2020 la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

Interventi di ristrutturazione edilizia

Viene modificato l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, ossia: manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale); ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle barriere architettoniche; prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico; risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; adozione di misure antisismiche; bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

In parallelo è prorogata al 2020 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è riconosciuta a fronte di interventi di ristrutturazione avviati a partire dal 1° gennaio 2019 o nel 2020.

 

Bonus facciate

Detrazione del 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti di risparmio energetico e trasmittanza termica. Quando vengono effettuati questi lavori è previsto l’obbligo di invio della documentazione all’ENEA e la possibilità per lo stesso ente di effettuare controlli anche in loco sul raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere la detrazione.

In ogni caso sono ammessi a godere del bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache (mura), balconi e fregi ornamentali. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e si applicano le disposizioni in materia di detrazione IRPEF per ristrutturazione (regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41) in materia di modalità dei pagamenti, attribuzione della spesa ecc.

 

Unificazione IMU TASI

Addio alla TASI dal prossimo anno ma senza nessun vantaggio economico per i contribuenti chiamati a pagare l’imposta municipale sulla casa. Accanto alla soppressione del tributo, arriva infatti l’aumento di un punto delle aliquote del l’IMU affinché la scomparsa della TASI sia a costo zero per le casse comunali. Con l’occasione della “riforma” arrivano però una serie di importanti chiarimenti sull’applicazione dell’imposta e sparisce l’esenzione per i pensionati all’estero. Chiarimenti anche per quel che riguarda le case assegnate dal giudice all’ex coniuge.

 

Più tempo per le domande al Fondo indennizzo risparmiatori

Ritocchi per il FIR, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dalla legge di Bilancio 2018, per il rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche in liquidazione coatta amministrativa dal 16 novembre 2015 fino al 1° gennaio 2018. Le norme sono state aggiornate dalla legge di Bilancio 2019 e dal decreto Crescita. Prorogato il termine per la presentazione delle domande dal 18 febbraio al 18 aprile 2020.

 

Premio in denaro per le spese pagate con carte e bancomat

Arriva il rimborso per le spese effettuate con strumenti elettronici, con l’obbiettivo di ridurre l’uso del contante. Il rimborso in denaro spetterà per le spese effettuate dalle persone fisiche maggiorenni residenti che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Le modalità di attuazione delle norme e i criteri per ottenere il rimborso saranno individuati da un decreto del MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2020.

 

Detrazione per studi musicali per i contribuenti a basso reddito

Sconto IRPEF del 19 per cento per l’iscrizione dei figli minorenni a corsi di musica, compresi quelli delle bande. La norma aggiunge infatti un comma all’art. 15 del TUIR per riconoscere la detrazione del 19 per cento per le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione nonché a cori e bande.

 

Bonus cultura diciottenni

Rifinanziata per il 2020 la card per i 18enni, ossia per giovani nati nel 2002. La carta è assegnata nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro. La Card consente di acquistare biglietti per teatro, cinema, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica, video, ticket per musei, mostre, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, teatro, lingue. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini dell’ISEE. L’importo della card sarà definito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto interministeriale.

 

Tetto più elevato per la detrazione delle spese veterinarie

Aumenta a 500 euro il tetto di spesa sul quale è ammessa la detrazione per le spese veterinarie. L’importo precedente era fissato a 387 euro. Resta la franchigia di 129 euro.

 

Riduzione detrazioni IRPEF per redditi oltre i 120.000 euro

Meno oneri detraibili al 19 per cento per i redditi oltre 120.000 euro, e azzeramento delle voci dai 240.000 euro in su, con l’eccezione delle spese sanitarie e per i mutui. La norma modifica l’art. 15 del TUIR aggiungendo un nuovo comma 3-bis in base al quale la detrazione per oneri:

  • spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • spetta in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro;
  • non spetta per redditi superiori a 240.000 euro.

Il reddito complessivo è sempre calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

Tracciabilità delle spese detraibili

Accanto alla riduzione della detraibilità delle spese in base al reddito arriva poi l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per tutte le voci, tranne che per le spese sanitarie in farmacia. Il nuovo obbligo riguarda tutti gli oneri detraibili al 19 per cento per i quali l’agevolazione è ammessa a patto che le spese siano sostenute con assegni, bonifici, bancomat o carte di credito. L’obbligo riguarda anche le spese per le badanti. Restano escluse solo le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e quelle per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

 

Fringe benefit auto aziendali

Rimodulata la percentuale di tassazione sui redditi di lavoro dipendente per i veicoli aziendali, che viene ora differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica così da penalizzare i veicoli più inquinanti.

Con le nuove norme che si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per i veicoli concessi in uso promiscuo, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente viene assunto:

  • il 25 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro;
  • il 30 per cento dell’importo per i veicoli con emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
  • il 40 per cento in caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, e il 50 per cento per l’anno 2021
  • il 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento per l’anno 2021 in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro.

Confermata invece l’attuale disciplina fiscale per i veicoli concessi in uso promiscuo per i contratti stipulati entro il 30 giugno.

 

Analisi di rischio evasione

Potenziata l’attività dei controlli preventivi antievasione. Ridotto il perimetro della privacy per le attività delle Entrate e della Guardia di finanza. Con l’intervento sul Codice della protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), sono incluse le attività di prevenzione e contrasto dell’evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso il trattamento di dati personali e vengono limitati i diritti dell’interessato che non si potrà quindi opporre all’utilizzo dei dati.

Via libera poi alle attività di analisi del rischio di evasione effettuate dalle Entrate e dalla Guardia di finanza incrociando in maniera anonima le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’anagrafe tributaria, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.

Le analisi saranno fatte previa “pseudonimizzazione” dei dati personali, una procedura che prevede che il trattamento dei dati personali sia effettuato in modo tale che questi non possano essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive. Quindi in sostanza si potrà procedere a controlli mirati quando dall’analisi dei dati in forma anonima, ad esempio sui conti bancari identificati solo con il numero del rapporto, verranno evidenziati movimenti anomali. Sarà comunque un decreto del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate, a definire, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, i diritti da limitare in materia di privacy.

In ogni caso questa nuova procedura di controllo dovrà essere preceduta da una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati.

 

Revisione del regime forfettario

Cancellato il regime forfettario per i ricavi tra i 65.000 e i 100.000 previsto dalla legge di bilancio 2019.

La norma sostituisce il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). In base al nuovo testo, resta fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato ma vengono introdotte le seguenti condizioni:

  • il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superiore ai 20.000 euro;
  • il limite dei 30.000 euro in caso di percepimento di reddito da lavoro dipendente (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) o da pensione.

 

Regime premiale per le fatture elettroniche per i forfettari

Introdotto un regime premiale volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica, non obbligatoria per chi è nel regime forfettario. Secondo le nuove norme per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).

Infine si stabilisce che si tiene conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria legati al possesso di requisiti reddituali.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Riapertura della rivalutazione di terreni, partecipazioni a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva.

L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente partecipazioni e terreni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2020 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.

 

  1. Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
  2. Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di: proprietà o usufrutto.

Il termine per la perizia è il 30 giugno 2020.

L’imposta sostitutiva viene stabilita per entrambe nella misura dell’11% (nel 2019 era l’11% per le partecipazioni e 10% per i terreni)

Il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo.

 

 

Aumento dell’imposta sostitutiva per le vendite infraquinquennali di immobili

Passa dal 20 al 26 per cento l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. L’imposta si applica al momento del rogito.

 

Deducibilità IMU dal reddito d’impresa

Per il 2019 la deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali resta fissata al 50 per cento. Questa aliquota è applicabile anche con riferimento all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

A partire dal 2022, poi per gli immobili strumentali scatterà la totale deducibilità delle imposte comunali sugli immobili dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021.

 

Contributi all’autotrasporto di persone per rottamazione veicoli inquinanti

Arrivano altri 3 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione di contributi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti delle imprese di trasporto. I contributi sono destinati a finanziare, per il periodo gennaio-settembre 2020, la rottamazione dei veicoli fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 (con più di otto posti a sedere), e l’acquisto (anche in leasing) di autoveicoli a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) oppure a benzina ma di categoria euro VI. I contributi variano da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro in ragione della categoria del nuovo veicolo e non sono cumulabili con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento. Con un decreto del MEF, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione, e l’entità del contributo massimo. In ogni caso i criteri di valutazione delle domande dovranno assicurare la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Cambia la disciplina di sostegno alle imprese che investono in beni strumentali e si allarga anche ai professionisti. Le disposizioni introducono un nuovo credito d’imposta per le spese di investimento in beni strumentali nuovi, compresi quelli immateriali, effettuate nel 2020, con aliquota differenziata secondo la tipologia. Previsto anche un regime transitorio per evitare la sovrapposizione della nuova agevolazione con gli investimenti effettuati nel 2020 per i quali è possibile godere delle precedenti disposizioni in materia di superammortamento e iperammortamento, ossia della maggiorazione ai fini fiscali per il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi in generale (superammortamento) e di quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0 (iperammortamento) introdotta dalla legge 205/2017.

 

Arco temporale e beneficiari

Il credito d’imposta introdotto con le nuove norme è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 in caso di pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento entro il 31 dicembre. Possono accedere agli incentivi tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono però escluse dall’agevolazione:

  • le imprese in stato di crisi, ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 9, comma 2, del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231).

 

La concessione del credito è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto degli obblighi contributivi.

Possono beneficiare delle agevolazioni anche gli esercenti arti e professioni con le stesse condizioni e gli stessi limiti.

 

Investimenti e ammontare del bonus

I beni ammessi all’agevolazione sono quelli nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, e i software contenuti nell’ allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Confermate le esclusioni previste dalla normativa precedente per veicoli e altri mezzi di trasporto, fabbricati costruzioni; beni di cui all’allegato 3 alla legge 208/2015; beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Come di consueto per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

In particolare:

  • per gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) è previsto un bonus pari a:
  • 40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20 per cento per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

 

  • per gli investimenti in beni strumentali diversi:
  • 6 per cento nel limite massimo di 2 milioni di euro;

 

  • per gli investimenti in software compresi nell’allegato B alla legge di bilancio 2017:
  • 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro.

 

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dall’anno successivo all’acquisto o all’interconnessione con il sistema aziendale:

  • in cinque quote annuali di pari importo per i beni materiali;
  • in tre quote annuali di pari importo per gli investimenti in software.

 

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni acquistati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile utilizzarlo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non si applicano i limiti generali (700.000 euro, art. 1, comma 53, legge244/2007 e i limiti speciali di utilizzo (250.000 euro, art. 34 legge 338/2000). Inoltre il credito non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.

Al fine dei controlli sul diritto all’agevolazione fiscale le imprese e i professionisti interessati debbono conservare:

 

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni che devono contenere l’espresso riferimento alle nuove disposizioni di legge sul credito d’imposta;

 

  • per i beni relativi a Industria 4.0 una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi degli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente un’autocertificazione del legale rappresentante.

 

In caso di vendita dei beni acquisti con le agevolazioni

La norma disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati riproponendo le norme previste in materia di super e iper ammortamento contenute nell’art.1, commi 35 e 36, della legge205/2017. In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ammessi comunque gli investimenti sostitutivi, per cui il beneficio non si perde se nel medesimo periodo d’imposta della vendita l’impresa:

  • sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

 

Coordinamento con le norme su super e iper ammortamento

La norma definisce infine il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione con le agevolazioni fiscali per gli stessi beni. In dettaglio il nuovo credito d’imposta non si applica agli investimenti in beni per i quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni continuano ad applicarsi le norme in materia di super o iper ammortamento.

 

Estromissione beni immobili strumentali

Torna la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva dell’8 per cento per l’estromissione dei beni immobili strumentali posseduti dal patrimonio dell’impresa.

Vengono riproposte per questo le norme della legge finanziaria per il 2016 (legge 208/2015), per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2019. In particolare, il comma prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, realizzate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

Gli immobili interessati, come chiarito dalle Entrate, sono quelli indicati nell’art. 43, comma 2, del TUIR, ossia gli immobili:

  • strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
  • strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

L’estromissione ha valore dal 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate con scadenza, rispettivamente, il 30 novembre 2020 (60 per cento dell’imposta dovuta) e il 30 giugno 2021 (40 per cento).

 

Rivalutazione dei beni d’impresa

Riapertura dei termini anche per la rivalutazione dei beni d’impresa.

La rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, e va eseguita nell’esercizio per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Le imposte sostitutive applicabili sono pari rispettivamente a:

  • 12 per cento per i beni ammortizzabili (invece della precedente 16%)
  • 10 per cento per i beni non ammortizzabili (invece della precedente 12%)

per il maggior valore attribuito, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per l’affrancamento della riserva in sospensione di imposta la misura della sostitutiva resta al 10%.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

L’imposta può essere versata anche a rate, con un numero massimo di sei. Il versamento di ciascuna rata va fatto entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi. Il numero massimo delle rate è pari a tre per importi complessivi fino a 3 milioni di euro, o sei per importi superiori. Ammessa la possibilità di compensazione. Sono applicabili norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione.

Le disposizioni sul riallineamento dei beni si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali. In questo caso per l’importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta che può essere affrancata versando l’imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sintesi delle novità introdotte dal D.L.124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto Collegato).

ACCOLLO DEBITI D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE (art.1)
Ai sensi dell’art. 8 co. 2 L. 212/2000, un contribuente può accollarsi il debito d’imposta di un altro soggetto, procedendo al pagamento secondo le disposizioni normative vigenti, non potendo però ricorrere alla compensazione con i propri crediti. Nell’eventualità in cui l’accollante compensi il debito accollato, il relativo versamento non si considera effettuato e trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. 471/1997. Inoltre, con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, all’accollante sono irrogate le sanzioni per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e per un importo superiore a quello spettante; mentre, l’accollato dovrà versare l’imposta, gli interessi e la sanzione del 30%. L’accollante risponde in solido per gli importi dovuti a titolo di interessi e imposta. Occorre attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità attuative della disposizione.

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE (art.2)
Vengono aggiunti i commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, prevedendo il divieto di compensare qualsiasi credito, a prescindere dalla tipologia (anche non inerenti all’attività) e dall’importo, per quei soggetti a cui è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell’art. 35, co. 15-bis, D.P.R. 633/1972, finché la partita Iva risulta cessata. Lo stesso divieto è posto per la compensazione del credito Iva per quei soggetti esclusi dalla banca dati Vies, fintanto che non vengano rimosse le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione. In caso di inosservanza della disposizione, la delega di pagamento è scartata.

COMPENSAZIONE, PER IMPORTI SUPERIORI A € 5.000 (art. 3)
Si prevede che, come già accade per i crediti Iva, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive, la compensazione potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità. Il rinvio della compensazione, per la parte di credito che supera i 5.000 euro, fino ai 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, vale per l’anno 2020, quindi riguarderà i crediti che saranno indicati nelle dichiarazioni 2020, relative al 2019. Per le società che hanno l’esercizio a cavallo dell’anno, il rinvio della compensazione vale già per la dichiarazione dei redditi del periodo 2019/2020 (esempio: società con esercizio dal 01/07/2019 al 30/06/2020). È evidente il danno finanziario arrecato, soprattutto, alle piccole attività d’impresa e di lavoro autonomo, che dovranno attendere fino all’autunno di ogni anno per recuperare i crediti maturati nell’anno precedente e nel frattempo, dovranno versare l’IVA, l’Imu, i contributi previdenziali senza poterli compensare con i crediti.

CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI (Art.3, comma 4-8)
A partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020, si applica una sanzione di € 1.000 per ciascun F24 scartato a seguito del blocco delle compensazioni ai sensi dell’art. 37 co. 49-ter D.L. 223/2206, in quanto considerate indebite (art. 15, co. 2-ter, D.L. 471/1997). A tal proposito, è stato aggiunto il comma 49-quater, secondo cui, qualora in esito all’attività di controllo sulle compensazioni sospette i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di 30 giorni. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la nuova sanzione di € 1.000. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate.
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al pagamento della somma dovuta. La relativa cartella di pagamento al debitore è iscritta a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Occorre attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Infine, è previsto che l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti.

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE (Articolo 4, c.3 e 4)
Aggiungendo la lettera a-quinquies) al co. 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile è esteso alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Le novità non sono applicabili alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter ed alle Agenzie per il lavoro.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’UE.

NASCE IL SOSTITUTO DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (Articolo 4)
Si introducono importanti novità che coinvolgono anche i sostituti d’imposta e istituiscono il sostituto del sostituto d’imposta negli appalti/subappalti di opere e servizi.
Queste sono le nuove regole delle ritenute e delle compensazioni negli appalti e subappalti (istituzione del sostituto del sostituto d’imposta) che saranno in vigore dal 01/01/2020, e sono subordinate a Decreti attuativi e all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea.
L’art. 4, recante ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, dispone, con decorrenza 1.1.2020 quanto segue:
– I sostituti d’imposta che affidano il compimento di un’opera o di un servizio (appaltanti o committenti) a un ‘impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di lavoro dipendente e assimilati (IRPEF e addizionali) trattenute, dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
– L’obbligo riguarda tutte le ritenute effettuate nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale dipendente impiegato nell’appalto;
– La provvista per il versamento è fornita dall’impresa appaltatrice affidataria (e subappaltatrice) con almeno 5 giorni lavorativi prima rispetto alla scadenza del versamento;
– Il committente effettua il versamento nei termini senza possibilità di compensazione per conto del soggetto che ha effettuato le ritenute, il cui codice fiscale andrà indicato nella delega Mod. F24;
– Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute a fornire (al committente) anche la seguente documentazione: elenco nominativo dei lavoratori identificati dal C.F. , impiegati nel mese precedente, il dettaglio delle ore prestate, l’ammontare delle retribuzione corrisposte, il dettaglio delle ritenute eseguite (si ritiene anche il dettaglio dei codici tributo delle somme anticipate dal datore di lavoro e che generano somme a credito da esporre nel Mod. F24, come per esempio le somme da esporre a credito nella delega di pagamento con i codici tributo 1655, 1627, 1631 ecc.), tutti i dati utili per la compilazione del Mod. F24 e i dati del bonifico effettuato al committente per la provvista;
– Se l’impresa appaltatrice ha già maturato corrispettivi può chiedere che le somme in questione vangano compensate con i citati corrispettivi;
– I committenti sono responsabili per la tempistica del versamento delle trattenute, entro i limiti delle somme ricevute a titolo di provvista;
– Alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici che non osservano le disposizioni sopra esposte, il committente sospende il pagamento dei corrispettivi vincolando le somme al pagamento delle ritenute (ne deve essere data comunicazione all’A.E. entro 90 giorni, la regolarizzazione entro il predetto termine può essere effettuata con ravvedimento operoso);
– Il committente, entro 5 giorni, effettua la comunicazione, all’impresa appaltatrice e subappaltatrice dell’avvenuto pagamento;
– Il versamento può continuare ad essere effettuato direttamente dalle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici, previa comunicazione (con indicati e relativi requisiti – la modulistica sarà predisposta dall’A.E.) al committente (almeno 5 giorni lavorativi prima del termine di pagamento) a condizione che: risultino in attività da almeno 5 anni ovvero nei precedenti due anni hanno effettuato attività per importo superiore a due milioni di euro; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. La verifica va fatta con l’ultimo giorno del mese precedente la scadenza della comunicazione;
– Per le imprese destinatarie della presente disposizione è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui alla presente norma. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati
– Il mancato pagamento delle imposte fa scattare le sanzioni di cui all’art. 10-bis del D.lgs. 74/2000.
Trattasi di una disposizione che impegnerà in modo significativo le amministrazioni del personale, gli studi professionali e gli uffici delle associazioni datoriali che dovranno estrapolare dall’elaborazione degli stipendi delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) i dati necessari che dovranno essere comunicati ai committenti (si pensi a un’impresa di pulizie che occupa dipendenti, nel mese, presso più committenti).
Inoltre, dovrà essere chiarito in modo inequivocabile se vengono coinvolti anche i contratti di sub-fornitura.

ACQUISTO VEICOLI FISCALMENTE USATI (Articolo 9)
Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna. Introducendo il co. 9-bis all’art. 1, D.L. 262/2006, viene previsto che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 viene verificata dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, occorre attendere un provvedimento dell’Agenzia stessa. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i Trasporti.

FATTURA ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI (Artt.14-15 e 17)
I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
È modificato anche il regime sanzionatorio degli omessi versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, prevedendo che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa del 30%, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Inoltre, viene esteso anche al periodo d’imposta 2020 il divieto di emissione della fattura elettronica previsto per gli operatori sanitari e a decorrere dal 1° luglio 2020 gli invii dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata sono obbligatoriamente effettuati mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

UTILIZZO DEL CONTANTE (Articolo 18)
Il limite di € 3.000 fissato per l’utilizzo del contante è diminuito a € 2.000 per il periodo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e a € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022; a tal fine, sono riparametrate anche le sanzioni applicabili.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (Articolo 19-20)
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la probabilità di vincita dei premi della lotteria è aumentata del doppio, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Inoltre, i premi attribuiti sono esclusi da imposizione Irpef.
L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Tuttavia, nel primo semestre di applicazione delle novità non si applicano le sanzioni agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI (Articolo 22)
Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400 mila euro. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Occorre attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO (Articolo 23)
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

ROTTAMAZIONE-TER (Articolo 37)
I contribuenti che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. «rottamazione-ter» entro il 30.4.2019 – ovvero che provengono dalla c.d. «rottamazione-bis» o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale – possono versare la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019 (in luogo del 31.07.2019) al pari dei contribuenti che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31.07.2019.

REATI TRIBUTARI (Articolo 39)
Vengono innalzate le pene, nonché ridotte le soglie di rilevanza previste per i reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000. Tra queste, la pena per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti passa da un minimo di quattro anni di reclusione a un massimo di otto (in luogo di un minimo di un anno e sei mesi e un massimo di sei anni). Per il medesimo reato è, inoltre, previsto che, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100 mila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Sono estesi ai reati tributari più gravi istituti quali il sequestro e la confisca per sproporzione. Si introduce, ai fini del D. Lgs. 231/2001, il sistema della responsabilità degli enti da reato tributario.

ACCONTI RIDOTTI (art.58)
Si riduce al 50% in luogo del 60% (in base all’imposta calcolata per l’anno precedente) l’acconto di novembre (scadenza 30/11 che slitta a 02/12) ma solo per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), nonché i contribuenti “collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari. Per gli stessi contribuenti che versano in unica rata al 30/11, l’acconto da versare è il 90%, anziché il 100%.
Per tutti gli altri contribuenti è confermato l’acconto di novembre nella misura del 60% di quanto dovuto sulla base della dichiarazione relativa all’anno precedente.
Si attendono chiarimenti per i forfetari.
A partire dal 2020 l’acconto sarà per tutti i contribuenti del 50% sia per la prima, sia per la seconda rata.

Tutte le disposizioni si applicano a partire dal 01/01/2020, ove non indicato diversamente.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle entrate; per i contribuenti con volume d’affari superiore ai 400 mila euro le disposizioni sono già operative e si applicano dal 1° luglio 2019.

Le operazioni previste dall’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 sono:

1) le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) le prestazioni di trasporto di persone nonché’ di veicoli e bagagli al seguito;

4) le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società’ finanziarie o fiduciarie;

6) le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;

6-bis) l’attività’ di organizzazione di escursioni, visite della città’, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-ter) le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione;

6-quater) le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

 

L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, utilizzando strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Durante i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo dell’invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono:

  • sanzione pari al 100% dell’imposta;
  • sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi e sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi.

Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell’area “Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata “Documento commerciale online” per la predisposizione dei documenti di vendita con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa.

Al termine dell’inserimento dei dati, la procedura genera in pdf il documento commerciale, assegnandogli un codice identificativo univoco: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest’ultimo, potrà essere inviato via e-mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, etc.).

 

Gli esoneri

Il MEF ha predisposto il DM 10 maggio 2019, dove sono state individuate dettagliatamente le operazioni per cui, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del DM 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici).

Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale.

Operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto IVA, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018)

Operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Per quanto riguarda le operazioni esonerate, resta tuttavia in vigore l’obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale o lo scontrino, ed eventualmente la correlata annotazione sul registro dei corrispettivi, così come previsto dalla disciplina vigente.

 

Casi particolari

Annullamento di scontrini: la procedura telematica consente di annullare lo scontrino precedentemente emesso, anche in precedenti giornate, ricercandolo attraverso il relativo numero identificativo. Si consiglia di limitare gli annullamenti di documenti ai soli casi ritenuti inevitabili.

Registro dei corrispettivi: la nuova procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi ha formalmente abrogato l’obbligo di tenuta del relativo registro. Tuttavia, è opportuno continuare con la compilazione dei dati giornalieri, in modo da avere la possibilità di controllo circa i dati trasmessi telematicamente e quelli di chiusura della giornata. Non solo: nei casi di ripartizione delle operazioni su più attività è fondamentale la compilazione per avere il rispettivo dettaglio.

Registro dei corrispettivi di emergenza: nel caso si presentasse un problema relativo al registratore telematico, suggeriamo a tutti i clienti di dotarsi di (o di mantenerne in utilizzo) un registro cartaceo dei corrispettivi d’emergenza.

Non è tuttavia ancora chiaro se tali corrispettivi debbano essere successivamente trasmessi telematicamente oppure no.

L’operazione fondamentale da eseguire, dopo aver chiesto l’intervento del tecnico, sarà invece accedere nel portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Fatture e corrispettivi” e dichiarare che il Registratore Telematico (RT) è FUORI SERVIZIO.

La successiva riattivazione non richiede ulteriori procedure di segnalazione, essendo sufficiente riprendere con la normale attività.

Periodo di ferie e chiusura dell’esercizio: nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.

 

Lo Studio rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Con il D.L. 34 del 30 aprile 2019 (c.d Decreto Crescita), sono state introdotte alcune novità legislative. Di seguito si sintetizzano le novità più rilevanti con riguardo alla normativa fiscale.

MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI
Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%: gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione, in questo caso, che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.

REVISIONE MINI-IRES
Viene integralmente riscritta, la c.d. mini Ires, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è ridotta: – al’22,5% per il 2019; – al 21,5% per il 2020; – al 21% per il 2021 e – al 20,5% a decorrere dal 2022. Viene prevista l’estensione dell’agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono redditi di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria. Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef.

MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU (Articolo 3) DALLE IMPOSTE SUI REDDITI 
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall’Irap), nella seguente misura: – 2019 per il 50%; – 2020 e 2021 per il 60%; – dal 2022 per il 70%.

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
Viene introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere “convertita” in un contributo di uguale ammontare da fruirsi come sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati. Lo stesso fruisce del rimborso in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 maggio saranno individuate le modalità applicative.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino come regolate con D.M. 24 dicembre 1993. La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge (es. regime forfettari per ricavi sino a € 65.000). Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l’attuazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI
Per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 – 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto sul proprio sito internet.

CREDITO DI IMPOSTA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI
Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle pmi esistenti al 1° gennaio 2019. Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60.000 euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis. Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a: – tipologie di spese ammesse al beneficio; – procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande; – elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta; – procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Via libera ai diversi meccanismi di “definizione agevolata”, compresa un’altra edizione della rottamazione delle cartelle,
nonché allo stralcio dei debiti tributari fino a mille euro

Il “decreto fiscale” approda in Gazzetta Ufficiale: il 23 ottobre 2018, infatti, è stato pubblicato il Decreto-legge 119/2018, collegato alla manovra di bilancio 2019.

Le novità in arrivo sono molto numerose e riguardano, tra l’altro, gli strumenti per l’attuazione della “pacificazione fiscale”, la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo alla fatturazione elettronica), l’innovazione del processo tributario, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la disciplina del Gruppo Iva.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU (quindi, il 24 ottobre 2018).

Segue una sintesi dei principali contenuti del decreto.

 


(Capo I – articoli da 1 a 9)

Per l’attuazione della “pace fiscale”, i contribuenti interessati potranno avvalersi dei seguenti strumenti:

definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc) – possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (e per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio), presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva

definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione (notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto), mediante il pagamento (in un’unica soluzione o a rate) delle sole imposte dovute (senza, quindi, sanzioni, interessi ed eventuali accessori)

definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – viene varata una nuova “edizione” della rottamazione delle cartelle di pagamento (rottamazione-ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 – i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati

definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Ue – i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali delle Ue e di Iva riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini stabiliti per la rottamazione-ter (previste, però, alcune specifiche ipotesi di deroga)

definizione agevolata delle controversie tributarie – le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia

regolarizzazione a favore dello sport dilettantistico – società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (disciplinata dall’articolo 9 del decreto) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30 mila euro di imponibile annuo; gli stessi enti, inoltre, possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie

definizione agevolata delle imposte di consumo – prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento di un importo pari al 5% del dovuto (con esclusione di interessi e sanzioni)

dichiarazione integrativa speciale – fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100 mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato; a tal fine, è previsto l’invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un’imposta sostitutiva.


Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario (Capo II – articoli da 10 a 16)

Per incentivare ulteriormente la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la digitalizzazione del processo tributario sono previste le seguenti misure:

sanzioni fatturazione elettronica – per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo

emissione delle fatture – si prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura

annotazione delle fatture emesse – in materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese

registrazione degli acquisti – novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti, elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione

detrazione dell’Iva – si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente

giustizia tributaria digitale – si prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° luglio 2019.


Altre disposizioni fiscali

(Capo III – articoli da 17 a 20)

Le ulteriori misure previste dal decreto riguardano:

obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 e sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previste dall’articolo 24, primo comma, Dpr 633/1972); l’obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400 mila euro. Inoltre, si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018

lotteria dei corrispettivi – viene posticipata al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi

gruppo Iva – la possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva viene estesa ai gruppi bancari cooperativi.

 

Fonte Fiscooggi